La recentissima sentenza n. 2411/2026 del Tribunale di Palermo, ribadisce alcuni punti nodali in materia di Tfr/Tfs e diritti dell’ex coniuge, riaffermando che il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto sorge esclusivamente al momento della cessazione del rapporto lavorativo dell’ex coniuge obbligato. È dunque in quel preciso momento che devono essere presenti i requisiti richiesti dalla legge, ossia titolarità dell’assegno divorzile e mancata contrazione di nuove nozze. In quel preciso frangente si realizza il diritto non più modificabile in quanto cristallizzato nel tempo. Rectius: non assumono, quindi, alcun rilievo le circostanze anteriori o posteriori, siano esse favorevoli o sfavorevoli. Eventuali modifiche intervenute dopo la fine del lavoro, come la perdita dell’assegno divorzile o cambiamenti nella situazione economica delle parti (ad esempio un nuovo reddito elevato o l’eredità di un considerevole patrimonio), non incidono su un diritto già eventualmente maturato.