E' POSSIBILE IL CUMOLO DELLE DOMANDE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Chiariti i dubbi interpretativi sulla applicabilità o meno del cumulo delle domande di separazione e divorzio in un unico giudizio; la normativa vigente può essere applicata in modo univoco e senza disparità di trattamento su tutto il territorio nazionale. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 28727/2023, riportando uniformità tra i contrastanti orientamenti dei Tribunali di merito, all’indomani della “Riforma Cartabia”.

Era stata ritenuta inammissibile dal Tribunale di Firenze (sentenza n. 4458/2023) e consentita invece dai Tribunali di Milano (sentenza n. 3542/2023), Vercelli, Genova e Lamezia Terme, la domanda simultanea di separazione e divorzio nel procedimento consensuale.

Per il Tribunale di Firenze, contrario al cumulo, il legislatore avrebbe inteso mantenere una distinzione tra procedimento giudiziale e procedimento consensuale, prevedendo il cumulo solo per il primo.

Secondo il giudice fiorentino, quindi, in base al noto brocardo ubi lex voluit dixit, non sarebbe stata consentita l’estensione analogica della novità normativa del cumulo di domande al procedimento consensuale.

I Tribunali a favore del cumulo, fra cui quello di Milano, facevano leva invece sulla lettera dell’art. 473 bis. 51 c.p.c., ed in particolare sul richiamo al plurale ai “procedimenti”, che avrebbe lasciato intendere l’intenzione del legislatore di ammettere anche nel procedimento consensuale e non solo in quello contenzioso, il cumulo delle domande di separazione e divorzio.

Rilevando il contrasto di orientamenti, le posizioni divergenti dei Tribunali di merito e l’importanza della questione sul tavolo, il Tribunale di Treviso con l’ordinanza del 1 giugno scorso aveva chiesto l’intervento della Suprema Corte di cassazione, attraverso un rinvio pregiudiziale.

A breve distanza dall’ordinanza trevigiana, la Prima sezione della Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 28727 ha posto fine alla difformità di pronunce di merito, dando un univoco criterio di interpretazione dell’art. 473 bis. 49 c.p.c.

Secondo il Supremo Collegio: “in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473 bis 51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.